Sez. 3, Sentenza n. 18235 del 26/08/2014 (Rv. 632305 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Terzo richiedente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare la compravendita immobiliare - Forma dell'esecuzione - Inapplicabilità del procedimento di cui agli artt. 602, 604 cod. proc. civ. - Applicabilità delle norme sull'esecuzione diretta contro il debitore - Opposizione all'esecuzione proposta dal terzo promissario acquirente - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)
Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e 604 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile, salvo il diritto del successivo acquirente di proporre opposizione di terzo all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)