Sez. 1, Sentenza n. 6808 del 14/12/1988 (Rv. 461060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIVALSA - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, INTERVENUTA DOPO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CESSIONARIO, DEBITAMENTE REGISTRATA DAL CEDENTE - DIRITTO DEL CESSIONARIO ALLA RESTITUZIONE, IN SEDE DI RIVALSA, SULL'IMPOSTA AFFERENTE LA VARIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIVALSA - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, INTERVENUTA DOPO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CESSIONARIO, DEBITAMENTE REGISTRATA DAL CEDENTE - DIRITTO DEL CESSIONARIO ALLA RESTITUZIONE, IN SEDE DI RIVALSA, SULL'IMPOSTA AFFERENTE LA VARIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema d'IVA, e per il caso in cui, dopo la fatturazione e la registrazione eseguita dal cedente ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), intervenga una riduzione della base imponibile (nella specie, in esito a transazione sul corrispettivo), debitamente registrata dal cedente medesimo, il cessionario, che abbia pagato, in Sede di rivalsa, l'intera imposta dovuta sull'imponibile originario, ha diritto nei confronti del cedente alla restituzione dell'imposta afferente la variazione, ai sensi dell'art. 26 secondo comma del citato decreto, purché abbia provveduto alla registrazione di cui al precedente art. 25, senza che rilevi in proposito che il suddetto pagamento sia stato effettuato prima o dopo la variazione.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)