Sez. 6, Sentenza n. 9965 del 17/04/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170886 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - INDUZIONE, MEDIANTE MINACCIA DI CONTRAVVENZIONE DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI TITOLARE DI IMPIANTO DI LAVORAZIONE A CONFERIRE INCARICO, DIETRO COMPENSO, A DETERMINATO PROFESSIONISTA PER LA ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONCUSSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA DEI REATI DI CORRUZIONE O INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO OPPURE TRUFFA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - INDUZIONE, MEDIANTE MINACCIA DI CONTRAVVENZIONE DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI TITOLARE DI IMPIANTO DI LAVORAZIONE A CONFERIRE INCARICO, DIETRO COMPENSO, A DETERMINATO PROFESSIONISTA PER LA ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONCUSSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA DEI REATI DI CORRUZIONE O INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO OPPURE TRUFFA.*
Commette il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen., il pubblico ufficiale che, minacciando la contestazione di contravvenzione per irregolarità riscontrate in un impianto di lavorazione, induca il titolare di esso a conferire incarico dietro compenso, per la regolarizzazione dell'impianto medesimo, ad un professionista (il quale, se consapevole, risponde di concorso nel reato) espressamente ed in via esclusiva indicato dallo stesso pubblico ufficiale. (nella specie è stata esclusa la sussistenza, indicata in via alternativa dal ricorrente, sia del delitto di corruzione che di quello di interesse privato in Atti di ufficio, poiché l'induzione pone il soggetto in uno stato di soggezione, che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra soggetto attivo e passivo del reato e che distingue la concussione dagli altri due reati. È stato escluso altresì il reato di truffa per difetto di artifizi o raggiri). (V mass n 164978; (V mass n 164992).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)