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Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 18/06/1985 (Rv. 441257 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLO APPELLO PER PROPOSIZIONE DI ESSO CONTRO UNA PRONUNCIA RESA DEL PRIMO GIUDICE ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441257-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLO APPELLO PER PROPOSIZIONE DI ESSO CONTRO UNA PRONUNCIA RESA DEL PRIMO GIUDICE ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ.*

La sentenza del giudice di secondo grado, che dichiara la inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla Competenza, e quindi impugnabile solo con il regolamento (necessario) di Competenza, definisce una questione pregiudiziale di rito, attinente all'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile, diversa dalla Competenza. Ne consegue che detta sentenza è impugnabile non con il regolamento di Competenza, ma con il ricorso ordinario per Cassazione, e che il ricorso medesimo può investire la legittimità di quella declaratoria d'inammissibilità del gravame, non anche la questione della Competenza, non esaminata dal giudice d'appello. (V 1386/82, mass n 419230; (V 19/82, mass n 417704; (V 625/77, mass n 384192).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)