Sez. 2, Sentenza n. 3089 del 03/03/2003 (Rv. 560786 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia di primo grado limitata ad una questione di competenza - Impugnazione - Sentenza di appello - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Esclusione - Ricorso ordinario per cassazione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza del giudice di appello emessa in sede di gravame avverso la decisione di primo grado limitata ad una questione di competenza è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, e ciò tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto se, viceversa, superando implicitamente o esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice. In entrambe le ipotesi, difatti, il giudice del gravame statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra questione attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)