diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 28/08/1995 (Rv. 493751 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI DI ALLOGGI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA | Nozione - Sottrazione alla disciplina delle locazioni per uso abitativo prevista dalla legge n. 392 del 1978 - Immobili già di proprietà dell'A.I.I. trasferiti al Ministero dell'Interno e dal 1982 alla Regione Lazio - Inclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493751-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI DI ALLOGGI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA

Gli alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata menzionati dall'art. 26, lett. c), della legge n. 392 del 1978, ai quali, a norma dello stesso articolo, non si applica la disciplina dettata dal capo primo della menzionata legge, sono solo quelli realizzati sulla base di convenzioni con le quali i comuni, o i consorzi di comuni, concedono a soggetti pubblici o privati, per fini edificatori, con diritto di superficie o in proprietà, aree comprese nei piani urbanistici speciali previsti dalla legge n. 167 del 1962 ed interamente espropriate dai comuni, ovvero anche aree esterne ai detti piani, determinando non solo le caratteristiche costruttive e tipologiche ed i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici, ma anche i criteri di determinazione e revisione dei canoni di locazione. Ne consegue, che gli immobili già di proprietà dell'A.I.I. (Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), poi trasferiti al Ministero dell'Interno e, dal 1982, alla Regione Lazio, essendo estranei alla figura dell'edilizia convenzionata, non sono compresi dal menzionato art. 26, lett. c), e che per essi, quindi, il canone locativo va determinato a norma della legge n. 392 del 1978.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)