Sez. L, Sentenza n. 3010 del 06/02/2009 (Rv. 606893 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie - Domanda di mero accertamento del diritto alla prestazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze - Domanda congiunta di condanna al pagamento della prestazione - Configurabilità - Sussistenza - Legittimazione passiva dell'Inps - Conseguenze in tema di onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio - Solidarietà passiva tra i convenuti - Sussistenza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di assistenza pubblica, nel regime processuale dell'art. 37, comma 5, della legge n. 448 del 1998, l'accertamento del diritto alla prestazione, o al ripristino della prestazione, va domandato nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che è l'unico contradditore ove la domanda abbia ad oggetto soltanto la verifica dello stato di invalidità ovvero la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione e, quindi, miri ad una pronuncia di mero accertamento del diritto alla prestazione), ferma restando però la possibilità, per l'assistito, di domandare anche la condanna dell'INPS (soggetto obbligato) al pagamento dei ratei della prestazione. Ne consegue che, ove sia proposta anche una domanda di condanna e quindi l'Inps sia contraddittore interessato alla controversia, le spese di consulenza tecnica di ufficio vanno poste a carico del Ministero del Tesoro e dell'Inps in solido, a nulla rilevando che la consulenza attenga all'accertamento delle condizioni sanitarie, avendo interesse a tale accertamento entrambi i convenuti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)