Sez. L, Sentenza n. 7062 del 22/03/2007 (Rv. 595893 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie - Legge n. 448 del 1998 - Legittimazione processuale del Ministero del Tesoro - Sussistenza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di assistenza pubblica, nel regime processuale dell'art. 37, comma 5, della legge n. 448 del 1998, l'accertamento del diritto alla prestazione, o al ripristino della prestazione, va domandato nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando però la possibilità, per la parte privata che agisce in giudizio, di domandare la condanna dell'INPS (soggetto obbligato) al pagamento dei ratei della prestazione. Laddove la domanda abbia ad oggetto soltanto la verifica dello stato di invalidità ovvero la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione e, quindi, miri ad una pronuncia di mero accertamento del diritto alla prestazione, l'unico contraddittore è il Ministero, che in tal caso sta in giudizio anche come sostituto processuale dell'INPS.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)