Sez. 1, Sentenza n. 395 del 03/03/1962 (Rv. 250619 - 01)
PROFESSIONISTI - ONORARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - COMPITI - TARIFFE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE CON ENTE MUTUALISTICO - COMPENSO INFERIORE AI MINIMI DI TARIFFA MENOMANTE IL DECORO PROFESSIONALE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*
PROFESSIONISTI - ONORARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - COMPITI - TARIFFE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE CON ENTE MUTUALISTICO - COMPENSO INFERIORE AI MINIMI DI TARIFFA MENOMANTE IL DECORO PROFESSIONALE - ILLECITO DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*
Gli ordini dei medici hanno il potere di fissare le tariffe per le prestazioni professionali nell'ambito della funzione, che a loro compete, di vigilare sul decoro della professione, e non gia di fissare tariffe obbligatorie per tutti, per la tutela d'interessi di categoria, conseguentemente la convenzione con un ente mutualistico di un compenso forfettario per prestazioni continuative non puo concretare un illecito disciplinare quando non si dimostri che, per il numero delle prestazioni cui il sanitario e tenuto, quel compenso risulti tanto inferiore ai minimi di tariffa da potere menomare il decoro della professione, tenuto anche conto dei vantaggi complessivamente stabiliti a favore del professionista stesso quali la sicurezza del compenso, la durata dell'accordo, l'attrezzatura sanitaria dell'ente, la possibilita di ulteriori sviluppi dell'attivita professionale presso lo stesso ente o comunque presso una larga clientela, l'eta e la posizione professionale, ed in genere ogni altra condizione inerente alla prestazione dell'attivita professionale. E non rileva, sotto tale aspetto, che l'accordo per il compenso forfettario non sia stato autorizzato dall'ordine dei medici, ne che sia stata omessa ogni comunicazione al riguardo. (V 3040/60 566/61 2312/61).*
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 3 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 05/04/1950 num. 221 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)