diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10494 del 07/12/1994 (Rv. 489071 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Condizioni - Comunicazione della intenzione del proprietario di voler vendere il fondo - Necessità - Conoscenza in altro modo di tale intenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489071-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

La prelazione del colono o affittuario coltivatore diretto del fondo, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, può essere esercitata solo in seguito e per effetto della comunicazione della intenzione del proprietario di alienazione del fondo, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione, l'affittuario che sia comunque venuto a conoscenza del contratto preliminare o della proposta di alienazione del proprietario al terzo, non può avvalersi della prelazione ma solo del diritto di riscatto, che sorge dopo l'alienazione al terzo del fondo (e per effetto di questa alienazione) e non a causa della mancata comunicazione al colono o affittuario dell'intenzione di alienazione del fondo da parte del proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)