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Decisione 2011/101/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1.

La decisione 2010/92/PESC del Consiglio2, adottata il 15 febbraio 2010, ha prorogato fino al 20 febbraio 2011 le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC.

Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2004/161/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 20 febbraio 2012.

Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC.

Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Ai fini della presente decisione, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.

Art. 2

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione nello Zimbabwe di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna:

  1. a) da parte di cittadini degli Stati membri;

  2. b) provenienti dal territorio degli Stati membri; ovvero

  3. c) mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri,

siano originari o non del territorio degli Stati membri.

2. Sono vietati:

  1. a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe;

  2. b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.

Art. 3

1. L’articolo 2 non si applica:

  1. a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;

  2. b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;

  3. c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2. L’articolo 2 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Art. 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo dello Zimbabwe e delle persone fisiche ad essi associate, nonché di altre persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell’allegato I.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’accesso al territorio nazionale.

3.

Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

  1. a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione internazionale intergovernativa;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

  3. c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

  4. d) in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o, in via eccezionale, dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse od ospitate dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici di misure restrittive, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, la deroga non è concessa, salvo qualora uno Stato membro intenda concederla per ragioni umanitarie urgenti e imperative. In tal caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 6, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I, l’autorizzazione è limitata rigorosamente ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate dall’autorizzazione stessa.

Art. 5

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati ovvero ad altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. L’elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell’allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.

3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse che sono:

  1. a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Art. 6

1. Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche all’elenco riportato in allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessata.

Art. 7

1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone fisiche o giuridiche ed entità nell’elenco.

2. Nell’allegato I figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Art. 8

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Art. 9

La posizione comune 2004/161/PESC è abrogata.

Art. 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2016.

3.

Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2016.

La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.