Decisione 2011/101/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1.
La decisione 2010/92/PESC del Consiglio2, adottata il 15 febbraio 2010, ha prorogato fino al 20 febbraio 2011 le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC.
Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2004/161/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 20 febbraio 2012.
Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC.
Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della presente decisione, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.
Art. 2
1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione nello Zimbabwe di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna:
a) da parte di cittadini degli Stati membri;
b) provenienti dal territorio degli Stati membri; ovvero
c) mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri,
siano originari o non del territorio degli Stati membri.
2. Sono vietati:
a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.
Art. 3
1. L’articolo 2 non si applica:
a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;
b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;
c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 2 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Art. 9
La posizione comune 2004/161/PESC è abrogata.
Art. 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2027.
3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
4. Le eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.