Sez. 5, Sentenza n. 1055 del 18/01/2008 (Rv. 601552 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Infrazioni valutarie - Interpretazione dei fatti - Censurabilità - Limiti - Violazione delle norme ermeneutiche - Difetto di motivazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In materia di infrazioni tributarie, il ricorso per cassazione contenente una censura della sentenza sulla base di una dedotta falsa interpretazione di fatti commerciali, ovvero di un'interpretazione di tali fatti alternativa a quella accolta dal giudice tributario di merito, non è inquadrabile nei motivi di ricorso previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., allorchè non sia espressamente indicata alcuna norma di legge che si pretenda violata dal giudice e non sia denunciato un vizio astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia sotto tale profilo, nè venga illustrato il modo in cui il ragionamento del giudice si sarebbe discostato da una corretta interpretazione delle norme disciplinanti l'interpretazione dei contratti, dedotto quantomeno sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)