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Sez. 1, Sentenza n. 2478 del 21/02/2001 (Rv. 543982 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione delle norme ermeneutiche - Modalità di deduzione - Specificazione della norma violata - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543982-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, giacché altrimenti la critica della ricostruzione del contenuto della comune volontà si risolve nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)