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Sez. 1, Sentenza n. 17540 del 19/11/2003 (Rv. 568295 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Potere di impugnazione di una sentenza - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Conseguenza - Capacità processuale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568295-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che, entro il termine breve dell'art. 325, c.p.c., abbia appellato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva autorizzazione, che può sopravvenire anche dopo la scadenza del termine di impugnazione, purché il giudice di appello non abbia già dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)