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Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 27/03/2003 (Rv. 561505 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Sentenza di primo grado - Impugnazione - Autorizzazione del giudice delegato al curatore - Mancanza - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561505-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento che abbia impugnato una sentenza senza essere munito della necessaria autorizzazione del giudice delegato può essere sanato, con effetto retroattivo, da una successiva autorizzazione, salvo che il giudice di appello non abbia già dichiarato inammissibile l'impugnazione, ovvero che si sia già verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene, difatti, alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia, e non alla validità, della costituzione, e può pertanto, intervenire o essere prodotta, con efficacia "ex tunc", anche nel corso del giudizio, ed anche dopo che sia decorso il termine pre proporre l'impugnazione, restando escluso, in tale ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)