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Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 06/06/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173589 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI CHE "COMUNQUE OFFENDONO IL PATRIMONIO" - NOZIONE - APPLICABILITÀ AL REATO DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA ED INAPPLICABILITÀ AI REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO.*
Stato
decisa il 1986-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173589-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI CHE "COMUNQUE OFFENDONO IL PATRIMONIO" - NOZIONE - APPLICABILITÀ AL REATO DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA ED INAPPLICABILITÀ AI REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO.*

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, l'espressione "reati che comunque offendono il patrimonio" contenuta nel n. 4 dell'art. 62 cod. pen. va interpretata, non già con riferimento al danno patrimoniale cagionato in concreto, bensì con riguardo a quello assunto in astratto come elemento tipico e necessario dell'ipotesi criminosa, ancorché il patrimonio non costituisca il bene principalmente protetto. Ne deriva che, mentre l'attenuante è applicabile al reato di falso in scrittura privata, atteso il fine specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie, non è invece applicabile ai reati di falso in atto pubblico, in quanto pur potendo verificarsi in concreto un danno di carattere patrimoniale, questo non è previsto, neppure in via secondaria, nella fattispecie incriminatrice. (V mass n 160285; (V mass n 152645).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)