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Sez. 5, Sentenza n. 2520 del 11/12/1981 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152645 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152645-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la espressione "reati che comunque offendono il patrimonio" contenuta nel n. 4 dell'art. 62 cod. pen. va interpretata non già con riferimento al danno patrimoniale cagionato in concreto, bensì con riguardo a quello assunto in astratto come elemento tipico e necessario dell'ipotesi criminosa, ancorché il patrimonio non costituisca il bene principalmente protetto. Ne deriva che mentre l'attenuante è applicabile al reato di falso in scrittura privata e a quello di falsità in titoli di credito, atteso il fine specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie, non è invece applicabile ai reati di falso in atto pubblico, in quanto pur potendo verificarsi in concreto un danno di carattere patrimoniale, questo non è previsto, neppure in via secondaria, nella fattispecie incriminatrice. (Conf mass n 142637; (Conf mass n 142329; (Conf mass n 141664; (Conf mass n 141109; (Conf mass n 141055; (Conf mass n 140996).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)