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Sez. 1, Sentenza n. 6246 del 09/07/1996 (Rv. 498446 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TARGHE DI RICONOSCIMENTO | Targa "prova" - Circolazione in prova - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498446-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TARGHE DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 63 del Codice della strada del 1959, deve ritenersi circolazione in prova, per la quale deve essere utilizzata l'apposita targa, esclusivamente quella effettuata per la prova tecnica del veicolo, oppure per la dimostrazione a scopo di vendita dello stesso, restando, pertanto, esclusa l'ipotesi in cui l'autovettura utilizzi la targa "prova" mentre viene trasferita da una località di confine all'azienda per l'offerta in vendita.

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 63), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)