Sez. 1, Sentenza n. 10785 del 09/11/1990 (Rv. 469699 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE - CIRCOLAZIONE IN PROVA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE - CIRCOLAZIONE IN PROVA - CONDIZIONI.*
La configurabilità di "circolazione in prova" di un veicolo resta esclusa, con la conseguente ricorrenza dell'infrazione di cui all'art. 58 del codice stradale ed applicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, quando risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre gli obblighi fissati dagli artt. 63 e 66 di detto codice stradale, e cioè manchi lo scopo di prova tecnica e di dimostrazione per la vendita, manchi la presenza sul veicolo del titolare dell'autorizzazione (o di un suo dipendente) in possesso del relativo documento ed inoltre il veicolo stesso non sia munito della "targa-prova", atteso che, ove risultino violate una o due soltanto di dette prescrizioni deve essere affermata la sussistenza delle specifiche infrazioni (penali od amministrative) rispettivamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma del citato art. 63, nonché dall'ottavo comma del citato art. 66.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 63, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 63, Cod. Strada art. 66, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 66, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)