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Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013 (Rv. 628701 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Regola della buona fede nella formazione del contratto - Violazione - Azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Anche in caso di stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628701-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

L'azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali - nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione - che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)