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Sez. 3, Sentenza n. 16937 del 25/07/2006 (Rv. 591761 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE | Cumulabilità - Legittimità - Presupposti - Individuazione - Responsabilità precontrattuale - Cumulabilità con quella contrattuale - In caso di conclusione del negozio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591761-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (come nel caso, ad esempio, delle lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui un'attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (sostanziantesi nelle cosiddette "trattative") confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso l'eventuale fonte di responsabilità (contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)