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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 09/05/1979 (Rv. 398976 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398976-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 26 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, il quale ammette il ricorso alla commissione centrale anche per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso dai limiti della delega conferita per detta revisione dall'art 10 n 14 della legge 9 ottobre 1971 n 825, tenuto conto che i "motivi di legittimita", cui si riferisce questa ultima norma per la proponibilita dell'indicato ricorso, vanno intesi, con riferimento alla normativa all'epoca vigente ed alla correlativa elaborazione giurisprudenziale, come comprensivi anche delle questioni di fatto, escluse quelle di estimazione semplice. (Conf 5086/77, mass n 388694).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)