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Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 22/11/1977 (Rv. 388694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 26 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sotto il profilo della violazione dell'art 76 cost, per eccesso dai limiti della delega conferita per la revisione del contenzioso tributario con l'art 10 n 14 della legge 9 ottobre 1971 n 825, in quanto il criterio, dettato da questa norma per cui il ricorso alla commissione centrale era proponibile 'per soli motivi di legittimità, non e stato rispettato dalla legge delegata, che ha ammesso il ricorso alla commissione tributaria centrale - come l'Azione giudiziaria davanti alla Corte d'appello - oltre che per motivi di legittimita, anche per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa. Infatti, in base al criterio di logica ermeneutica, per cui il significato dell'art 10 n 14 della legge delegante del 1971 deve essere ricercato con riferimento al sistema normativo previgente ed alla correlativa elaborazione giurisprudenziale, risulta che il legislatore delegante ha sostanzialmente recepito nel citato art 10 n 14 i capisaldi dell'interpretazione giurisprudenziale della precedente normativa in ordine alla Competenza della commissione centrale e dell'AGO (secondo cui la Competenza della commissione centrale era del tutto conforme - tranne che per i vizi in procedendo - a quella dell'AGO, estesa anche a tutte le questioni di fatto, escluse quelle di estimazione semplice), e che, pertanto, la normativa delegata e in linea con i criteri della delega quando attribuisce uguale Competenza ai suddetti organi ed estende quella della commissione centrale alle questioni di fatto non attinenti all'estimazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 com. 14 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)