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Sez. 2, Sentenza n. 5256 del 12/09/1980 (Rv. 409096 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONDIZIONI - SPESA URGENTE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1980-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409096-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONDIZIONI - SPESA URGENTE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDOMINO.*

Ai fini dell'applicabilita dell'art 1134 cod civ, per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata 'urgentè la spesa la cui erogazione non puo essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilita della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)