Sez. 2, Sentenza n. 11223 del 13/11/1997 (Rv. 509840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenza pronunciata secondo equità - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Limiti - Dedotta violazione di norme della costituzione o dei principi regolatori del rapporto dedotto in causa - Necessità - Fattispecie in tema di dedotta violazione dell'art. 1134 in materia di condominio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Con riguardo alla pronuncia del conciliatore secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo di cui all'art. 3 legge 30 luglio 1984 n. 399), il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. può denunciare la violazione di norme della costituzione e dei principi regolatori del rapporto dedotto in causa, sicché è inammissibile la censura con la quale si denuncia la violazione della disposizione dettata dall'art. 1134 cod. civ. che esclude la ripetibilità da parte del singolo condominio degli esborsi fatti per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministrazione o dell'assemblea, salvo che si tratti di spese urgenti, non potendo detta norma annoverarsi tra le linee caratterizzanti la disciplina del condominio avendo il mero fine di evitare interferenze da parte dei singoli condomini nell'amministrazione del condominio, in deroga alla disciplina generale in materia di comunione ex art. 1110 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1134, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)