Sez. 3 - , Ordinanza n. 5824 del 28/02/2019 (Rv. 653119 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Art. 817 c.p.c. - Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità -Esclusione - Conseguenza - Impugnabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di arbitrato, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, pur regolarmente chiamata, rifiuti di partecipare al giudizio arbitrale, non opera l'art. 817, comma 3, c.p.c. e, perciò, la stessa non subisce la preclusione posta da tale disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)