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Sez. 1, Ordinanza n. 252 del 05/02/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124233 - 01

ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITA - PERIZIA NULLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA ALLA ORDINANZA DI RINVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124233-01

ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITA - PERIZIA NULLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA ALLA ORDINANZA DI RINVIO - CONDIZIONI.*

L'estensione degli effetti della dichiarazione di nullita di una perizia espletata nella fase istruttoria, sugli Atti consecutivi, tra cui la sentenza di rinvio a giudizio, non si verifica necessariamente, poiche tra la perizia ed i predetti Atti deve ravvisarsi normalmente soltanto una consecutivita cronologica. Infatti, la perizia non e da comprendere fra gli attì propulsivì che S'inseriscono come elementi indispensabili nella serie degli Atti del processo(esempio interrogatorio dell'imputato), bensi fra gli Atti dì acquisizione probatorià, che non costituiscono immancabili antecedenti del provvedimento terminale dell'istruzione. Cio non esclude, peraltro, che in determinate situazioni, da esaminare caso per caso, possa ravvisarsi un nesso di dipendenza causale anche tra una perizia istruttoria affetta da nullita assoluta ed il provvedimento di rinvio a giudizio(ora, secondo gli artt 5 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n 773, ordinanza di rinvio a giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 15/12/1972 num. 773 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)