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Sez. 5, Sentenza n. 7809 del 08/06/2000 (Rv. 537413 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni per il rilancio dell'economia di Trieste e Gorizia - Legge n. 26/1986 - Rinvio all'art. 105 T.U. n. 218/1978 - Carattere mobile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537413-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Il rinvio operato dall'articolo 2 della legge n. 26 del 1986 all'articolo 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 in tema di agevolazioni I.R.PE.G. per il Mezzogiorno rinviene la sua ratio nella finalità di rimuovere le condizioni di marginalità e squilibrio socioeconomico delle province di Gorizia e Trieste attraverso l'incentivazione e il rilancio delle attività economiche localizzate in quei territori; tale rinvio ha carattere mobile ed è, pertanto, automaticamente riferibile alle successive modificazioni della norma richiamata (nella specie alle modifiche apportate dalla legge n. 64 del 1986).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 26 art. 2, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)