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Sez. 5, Sentenza n. 15926 del 17/12/2001 (Rv. 551191 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Province di Trieste e Gorizia - Legge n. 26 del 1986 - Rinvio all'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Carattere mobile - Conseguenze - Modifiche apportate a quest'ultimo dall'art. 14 della legge n. 64 del 1986 (esenzione totale dall'IRPEG) - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551191-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, il rinvio operato dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, sul rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia, all'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in tema di agevolazioni IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, deve intendersi di carattere mobile, avendo la legge lo scopo (analogo a quello perseguito dalla norma richiamata) di rimuovere le condizioni di marginalità e squilibrio socio - economico di determinati territori. Ne consegue che il rinvio è automaticamente riferibile alle successive modificazioni del citato art. 105 del d.P.R. n. 218/78, in particolare a quella introdotta dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, che ha sostituito la riduzione alla metà dell'IRPEG con l'esenzione totale.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 26 art. 2, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)