Sez. L, Sentenza n. 758 del 06/02/1986 (Rv. 444304 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DISTINZIONE TRA RETRIBUZIONE NORMALE E RETRIBUZIONE DI FATTO AI FINI DI DETTO COMPENSO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE TRA LE PARTI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DISTINZIONE TRA RETRIBUZIONE NORMALE E RETRIBUZIONE DI FATTO AI FINI DI DETTO COMPENSO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE TRA LE PARTI - LIMITI.*
Il contratto collettivo vigente tra le parti, che distingue espressamente e chiaramente tra retribuzione normale e retribuzione di fatto ai fini della Determinazione del compenso per lavoro straordinario, riproduce la comune intenzione delle parti in conformità del senso letterale delle anzidette clausole contrattuali e, in osservanza di tale esaustivo criterio interpretativo di queste deve farsi applicazione, con l'unico limite derivante da norme imperative di legge. (V 4550/83, mass n 429427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)