Sez. L, Sentenza n. 4550 del 06/07/1983 (Rv. 429427 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO INDICATO COME NORMALE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - STRAORDINARIO IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - IRRILEVANZA - RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONFIGURABILITÀ - ILLEGITTIMA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA EX ART. 2121 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO INDICATO COME NORMALE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - STRAORDINARIO IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - IRRILEVANZA - RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONFIGURABILITÀ - ILLEGITTIMA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA EX ART. 2121 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Il fatto che la disciplina collettiva possa assumere un concetto di lavoro straordinario legato ad esigenze aziendali che non siano del tutto occasionali, ma che durino per qualche periodo, anche apprezzabilmente lungo, e che si ripresentino con notevole frequenza, non può tuttavia far considerare straordinario (in senso proprio) il lavoro prestato, all'interno di una singola azienda, con continuità perpetuata, uniformità, predeterminazione ed accettazione delle parti, oltre l'orario indicato come normale dalla disciplina collettiva; né, a tal fine, rileva che per detto lavoro sia riconosciuta una maggiorazione retributiva, essendo questa giustificata, invece, dalla maggiore gravosità del lavoro effettuato oltre il limite considerato normale dalla detta disciplina ma normalmente ed ordinariamente superato in virtù della singola convenzione aziendale. Consegue che il compenso per il lavoro anzidetto, avendo questo in realtà natura di lavoro ordinario, rientra nella retribuzione ordinaria ai fini degli istituti contrattuali in cui quest'ultima venga in considerazione, senza che ciò comporti illegittima estensione della disciplina dettata dall'art. 2121 cod. civ. limitatamente al computo delle indennità di preavviso e di anzianità. (V 4148/82, mass n 422123; (V 3286/80, mass n 407087; (V 2127/80, mass n 405787; (V 509/78, mass n 389810; (V 4654/77, mass n 388254; (V 3195/77, mass n 386710; (V 4011/76, mass n 382672; (V 1689/76, mass n 380457; (V 1964/74, mass n 370197; (V 1550/74, mass n 369694).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)