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Sez. 5, Sentenza n. 32732 del 15/06/2001 Cc. (dep. 31/08/2001) Rv. 219808 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Sussistenza dei presupposti - Obbligatorietà - Irreperibilità del condannato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219808-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di procedere alla sospensione della esecuzione della pena, quando ricorrono i presupposti stabiliti dal quinto comma dell'art. 656, indipendentemente dalla irreperibilità del condannato, atteso che la norma, volta ad evitare l'esperienza carceraria ad un soggetto che è nelle condizioni per fruire delle misure alternative, prescinde del tutto dal fatto che il soggetto interessato sia o meno reperibile, non potendosi annettere a tale situazione alcun significato circa un'ipotetica volontà di sottrarsi alle conseguenze del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)