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Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 12/02/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 224712 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Stato di detenzione in carcere del soggetto in relazione alla sentenza cui si riferisce l'istanza - Scindibilità dei singoli reati oggetto della condanna ai fini dell'applicazione dell'istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224712-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non trova applicazione nei confronti di colui che si trovi già ristretto in carcere in relazione alla medesima sentenza, cui si riferisce l'istanza, in quanto l'esecuzione concerne la pronuncia nella sua interezza e non già i singoli reati oggetto della condanna, neppure se gli stessi non siano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)