Sez. L, Sentenza n. 5934 del 09/11/1981 (Rv. 416699 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 409 n. 3 (nuovo testo) cod. proc. civ., - che, intendendo tutelare la posizione del contraente più debole, assoggetta al rito del lavoro anche i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" - la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio ha Rilevanza in relazione alla sua compatibilità o meno con la ricorrenza dei dati normativi sopra indicati, per cui il rapporto sia o meno inquadrabile nello schema del rapporto di lavoro cosiddetto parasubordinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)