Sez. L, Sentenza n. 141 del 08/01/1983 (Rv. 424948 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO A FAVORE DEL CONVIVENTE - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO A FAVORE DEL CONVIVENTE - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
Nel caso di prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela, affinità o coniugio, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla prova, precisa e rigorosa, incombente su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni e tale prova non è evincibile dalla sola circostanza che le attività lavorative, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare, attengono all'Esercizio di un'impresa, ove questa sia organizzata strutturalmente ed economicamente e gestita con criteri prevalentemente familiari. Gli stessi principi vanno tenuti presenti anche ai fini della applicabilità o meno dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (che assoggetta al rito del lavoro i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ancorché non a carattere subordinato), in quanto il problema della qualificazione giuridica del rapporto costituisce la necessaria ed indispensabile premessa per verificare se esso sia o meno inquadrabile nella categoria dei rapporti considerati dalla norma citata. (V 5934/81, mass n 416699, sulla seconda parte; (V 4318/80, mass n 408182, sulla seconda parte; (Conf 1415/81, mass n 412054, sulla prima parte; (Conf 1880/80, mass n 405498, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)