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Sez. L - , Sentenza n. 24355 del 04/10/2018 (Rv. 650577 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Esistenza dell'avviso di ricevimento - Configurabilità - Onere della prova - A carico dell'originario ricorrente - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650577-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere supposto l'esistenza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo, in realtà mai formato, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di costituirsi in giudizio e di depositare il fascicolo di parte del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cui si riferisce la revocazione, si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato, sempre che di quel deposito non vi sia traccia nel fascicolo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)