Sez. 2, Sentenza n. 732 del 23/01/1995 (Rv. 489850 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Procedimento speciale ex art. 700 cod. proc. civ. - Valore della causa - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, deve tenersi conto del valore della causa, da determinarsi a norma del codice di procedura civile (artt. 5 e 6 della tariffa professionale forense di cui al D.M. 31 ottobre 1985), con la conseguenza che, qualora si tratti del procedimento speciale previsto dall'art. 700 - cod. proc. civ. nell'apprezzamento del valore dell'oggetto del ricorso deve tenersi necessariamente conto anche della pretesa di merito, data la strumentalità dell'indicato procedimento speciale rispetto al successivo giudizio di cognizione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale ha accertato il valore della causa, individuandone la natura in base alla richiesta di rilascio in via di urgenza di unità immobiliare ed al rapporto di locazione posto a fondamento sia della domanda in sede cautelare sia di quella di merito che la parte intendeva proporre).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 6, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)