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Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 02/07/2020 Ud. (dep. 17/07/2020) Rv. 279296 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Art.83, d.l. 17 marzo 2020, n.18 - Sospensione dei termini di prescrizione - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279296-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina concernente la sospensione del corso della prescrizione, disposta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall'art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile. (In motivazione, la Corte ha escluso che debba prevalere il principio di irretroattività sancito dall'art.25, comma 2, Cost., previsto per garantire l'individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, in quanto la sospensione della prescrizione è stata disposta a fronte di una situazione di emergenza sanitaria determinata da un fattore esogeno e, per quanto noto, di origine naturale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25, Decreto Legge 18/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)