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Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 23/07/2020 Ud. (dep. 09/09/2020) Rv. 279866 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 - Sospensione del corso della prescrizione per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 25, comma 2, e 117 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2020-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279866-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'effetto sospensivo non è il frutto di una disposizione sostanziale di nuova introduzione, ma è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., che lo prevede in ogni caso in cui la sospensione del procedimento sia imposta da una particolare disposizione di legge, come nelle ipotesi appunto contemplate dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 03/06/2020 num. 40 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)