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Sez. 2, Sentenza n. 2131 del 20/07/1973 (Rv. 365335 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CISTERNA - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365335-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CISTERNA - DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Benche il termine 'cisterné di cui all'art 889 cod civ debba intendersi con riferimento esclusivo ai manufatti interrati adibiti alla raccolta e conservazione dei liquidi, non puo per cio solo escludersi la possibilita di applicare altre norme sulle distanze, qualora a un manufatto interrato, avente carattere e funzione di cisterna, si accompagni un manufatto eretto sopra il suolo, suscettibile in quanto tale di creare intercapedini dannose.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)