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Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 14/07/1989 (Rv. 463362 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - VASCA PER ACQUA POTABILE - APPLICABILITÀ DELLA DISTANZA.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463362-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - VASCA PER ACQUA POTABILE - APPLICABILITÀ DELLA DISTANZA.*

Ai fini del rispetto delle distanze dal confine, un deposito di acqua (nella specie una piccola vasca per acqua potabile), in quanto destinato alla conservazione statica del liquido, deve essere mantenuto ad almeno due metri dal confine dovendosi ritenere rientrante tra le "cisterne" disciplinate dal primo comma dell'art. 889 cod. civ., mentre non può trovare applicazione la minore distanza (1 metro) prevista dal secondo comma dello stesso articolo per i "tubi" atteso che questi hanno la diversa funzione di consentire il flusso dei liquidi e non la loro conservazione. (V 2131/73, mass n 365335; (V 587/73, mass n 362668; (V 2959/68, mass n 335750; (V 2945/67, mass n 330631; (V 505/67, mass n 326448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)