Sez. 1, Sentenza n. 3068 del 03/10/1968 (Rv. 335945 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - CONTENUTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - INTERDIPENDENZA - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - CONTENUTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - INTERDIPENDENZA - EFFETTI.*
Nello schema tipico delle imposte dirette, l'avviso di accertamento assume due aspetti, l'uno sostanziale e l'altro processuale. Sotto il primo aspetto, esso rappresenta un momento essenziale del rapporto giuridico d'imposta, esprime che si sono verificati in concreto i presupposti di applicazione del tributo, che sono stati valutati gli elementi di fatto, che e stata determinata in somma liquida la prestazione dovuta dal contribuente. Sotto il secondo aspetto, esso contiene l'affermazione della pretesa tributaria dell' amministrazione, cosi come determinata in concreto nell'avviso, pretesa che acquista definitivita con il mancato esperimento dei mezzi di annullamento o con la decisione di rigetto della impugnazione proposta. I due aspetti sono interdipendenti, dato che la provocatio ad opponendum rappresenta il mezzo necessario, stabilito dall'ordinamento, perche l'avviso di accertamento, con la definitivita, acquisti l'efficacia sostanziale sua propria.*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)