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Sez. L, Sentenza n. 11339 del 15/10/1992 (Rv. 478984 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Indicazione delle relative ragioni - Onere del datore di lavoro - Ampliamento per effetto di disposizioni collettive assegnanti rilievo alle condizioni di ordine personale e familiare del lavoratore - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478984-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

L'onere del datore di lavoro di indicare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (applicabile in via analogica) e previa richiesta del lavoratore, le ragioni del trasferimento di quest'ultimo può risultare ampliato per effetto di disposizioni collettive che, integrando in senso più garantistico la disciplina dell'art. 2103 cod. civ. (avente riguardo solo a ragioni tecniche, organizzative e produttive), assegnino rilievo anche a condizioni di ordine personale e familiare del lavoratore; ciò peraltro non impone al datore medesimo di esternare il complesso delle attività - che non ha neppure il dovere di compiere - relative all'acquisizione di dati, all'apprezzamento degli interessi coinvolti ed al procedimento logico seguito per giungere all'adozione del provvedimento, restando altresì escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso della disciplina collettiva predetta, che la valutazione delle indicate condizioni personali e familiari presupponga comparazioni o procedure concorsuali, in quanto il datore di lavoro è obbligato ad una scelta diversa nel solo caso in cui le esigenze personali o familiari (del lavoratore trasferito o da trasferire) siano particolarmente consistenti alla stregua dei precetti di buona fede e correttezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)