Sez. L, Sentenza n. 9459 del 12/07/2001 (Rv. 548116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Condizioni personali e familiari del lavoratore - Rilevanza - Comparazione tra le esigenze di questi e del datore di lavoro - Esigenza di vicinanza ai figli del genitore non affidatario - Valutazione - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Poiché in caso di separazione dei coniugi, il genitore non affidatario ha i diritti e i doveri di cui all'art. 155 cod. civ. con la relativa esigenza di vicinanza al luogo di residenza del figlio, correttamente il giudice di merito, nel valutare della legittimità di un trasferimento, effettua, quando sia prescritta dalla disciplina collettiva, una comparazione tra le esigenze del datore di lavoro con quella del lavoratore di rimanere vicino ai figli (nella specie, la Banca datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del lavoratore italiano da Londra a Roma, pur sapendo che là risiedeva la moglie separata, cittadina inglese, affidataria dei quattro figli di cui uno gravemente malato e necessitante di cure in Londra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)