Sez. L, Sentenza n. 18208 del 25/08/2014 (Rv. 632295 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Sentenza di primo grado - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In materia di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il richiamo, effettuato dall'art. 24, comma 6, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, all'art. 442, primo comma, cod. proc. civ., che a sua volta richiama il capo I del titolo IV del libro II del codice di rito, comporta l'applicabilità delle disposizioni in materia di impugnazioni, sicché avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione è esperibile l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)