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Sez. L, Sentenza n. 12848 del 26/05/2010 (Rv. 613619 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Regime precedente la legge n. 97 del 2001 ed il d.lgs. n. 80 del 1998 - Condanna emessa a seguito di patteggiamento - Termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613619-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In materia disciplinare, nel regime normativo anteriore alla legge n. 97 del 2001 e alla privatizzazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 80 del 1998, applicabile "ratione temporis", il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente, previsto dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990, non ha carattere perentorio nel caso in cui il procedimento consegua a condanna emessa a seguito di patteggiamento, non potendosi escludere, proprio per la particolarità del tipo di sentenza penale pronunciata, che in sede disciplinare vi sia la necessità di ulteriori ed autonomi accertamenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 bis, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)