Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279555 - 19
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Forma dell'annullamento - Impossibilità di ovviare comunque al vuoto probatorio accertato - Annullamento senza rinvio - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura mafiosa, ritenuta dai giudici d'appello in riforma della decisione di primo grado, di un'associazione criminale finalizzata alla spartizione di appalti pubblici, rilevando come gli elementi di prova esaminati nel giudizio di merito non avrebbero consentito in alcun caso una decisione diversa nell'eventuale giudizio di rinvio, stante l'erronea riconduzione alla previsione dell'art. 416-bis cod. pen. di un fenomeno ad essa del tutto estraneo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)