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Sez. 6, Sentenza n. 26226 del 15/03/2013 Ud. (dep. 14/06/2013) Rv. 255784 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Forma dell'annullamento - Impossibilità di ovviare comunque al vuoto probatorio accertato - Annullamento senza rinvio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255784-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio quando per l'avvenuta puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata. (Fattispecie in cui la Corte, avendo ritenuto non corretto l'utilizzo di una massima di esperienza in base alla quale il comportamento dell'imputato era stato considerato doloso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, per il difetto di dolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)