Sez. L, Sentenza n. 11337 del 15/10/1992 (Rv. 478982 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato | Controversia promossa dal datore di lavoro nei confronti di una comunità montana per il rimborso di quanto pagato ad un proprio dipendente nel periodo di assenza per l'espletamento del mandato di consigliere della comunità - Inclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato
Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Pertanto, rientra fra le predette controversie, ed è quindi devoluta alla competenza del pretore, in funzione di giudice di lavoro, anche la controversia promossa dal datore di lavoro che, avendo retribuito un proprio dipendente nel periodo di assenza per l'espletamento del mandato di consigliere di una comunità montana, reclami da questa, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1985 n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli enti locali), il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 27/12/1985 num. 816 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)